Nel procedimento disciplinare la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che l’incolpato con la lettura dell’imputazione sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza correre il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Nella specie i capi di incolpazione formulati nel decreto di citazione al procedimento disciplinare erano una reiterazione, in forma più dettagliata dell’addebito formulato più genericamente nella deliberazione di apertura del procedimento disciplinare e comunque il ricorrente aveva potuti svolgere circostanziata difesa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 19 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 219
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 19 Novembre 2002 (sospensione)
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