L’erronea indicazione nella intestazione della decisione disciplinare dei consiglieri componenti il collegio giudicante non determina la nullità della decisione medesima ove dal verbale d’udienza, unico che normativamente faccia fede delle presenze (art. 42 r.d. n. 37/1934) risultino senza incertezze i nominativi dei consiglieri presenti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 1° dicembre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 30 Settembre 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 01 Dicembre 1999 (censura)
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