In assenza di una normativa specifica, la comunicazione della convocazione del C.d.O. quale mera manifestazione di scienza ricettiva, posta a tutela del diritto di intervento dei soggetti componenti l’organo disciplinare, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo e non è necessaria, ai fini della valida costituzione del collegio, la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri (quando peraltro la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un limitato numero di componenti, numero legale, per la validità della seduta). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 1° dicembre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 30 Settembre 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 01 Dicembre 1999 (censura)
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