Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità dignità e decoro propri della classe forense, l’avvocato che richieda al cliente denaro da consegnare illegittimamente ad un pubblico ufficiale per la definizione di una pratica, a nulla rilevando l’eventualità che quelle somme fossero inferiori al credito vantato dall’avvocato per l’attività svolta e in realtà fossero state richieste per ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 8 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 settembre 2004, n. 211
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 20 Settembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 08 Luglio 2003 (sospensione)
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