Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e di dare informazioni al cliente sullo stato della pratica a nulla rilevando il fatto che il cliente avesse rifiutato il versamento di un fondo spese. (Nella specie in considerazione del fatto che l’avvocato si era comunque attivato, se pur in maniera incompleta e inadeguata, per lo svolgimento della pratica, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi tre a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 20 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 settembre 2004, n. 210
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 20 Settembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 20 Dicembre 2002 (sospensione)
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