Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che affermi circostanze contrarie al vero al fine di screditare il collega accusandolo di scorrettezze che in realtà non aveva commesso. (Nella specie considerando che il comportamento posto in essere era ispirato più da un incontrollato rancore nei confronti del collega che dal proposito di arrecargli un danno reale, la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 19 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 20 settembre 2004, n. 202
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 20 Settembre 2004 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 19 Giugno 2003 (sospensione)
0 Comment