Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente – Avvocato membro del C.d.O. – Competenza del C.d.O. della Corte d’appello più vicina – Avvocato ex componente del C.d.O. – Ipotesi di radicamento della compenetra.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti degli avvocati di un consiglio dell’ordine spetta al C.d.O. costituito presso la Corte d’Appello, ex art. 38 r.d.l. n. 1578/1933 e dl n. 597/1947, ed ivi permane anche se successivamente, nelle more della fase preliminare, l’avvocato non sia più componente del C.d.O..L’attività preliminare, infatti, preordinata alla acquisizione degli elementi istruttori per l’eventuale successiva apertura del procedimento disciplinare o per l’archiviazione del caso, è essa stessa espressione del potere disciplinare e pertanto radica la competenza presso l’organo che tale attività ha svolto. (Nella specie è stato riconosciuto il radicamento della competenza presso il consiglio dell’ordine dal quale erano state svolte le indagini preliminari, con il conseguente deposito da parte dell’imputato della memoria difensiva e della documentazione probatoria). (Risolve il conflitto di competenza sollevato dal C.d.O. di Gela, con delibera 8 giugno 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 199

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 01 Settembre 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 08 Giugno 2000
abc, Giurisprudenza CNF

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