La cancellazione d’ufficio dall’albo, adottata in sede di revisione degli albi, ha carattere amministrativo e efficacia immediata; pertanto è inammissibile, per mancanza dello jus postulandi il ricorso al C.N.F. proposto personalmente dal professionista avverso il provvedimento di cancellazione per mancanza dei requisiti emesso dall’ordine in sede di revisione degli albi. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 4 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 1 settembre 2004, n. 198
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 198 del 01 Settembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 04 Ottobre 1999
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