Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che abbandoni un giudizio senza comunicarlo alla parte nel cui interesse lo aveva intrapreso, rifiuti la consegna di un documento affidatogli fiduciariamente in custodia e che dopo aver assistito congiuntamente più parti presti assistenza a favore di una contro l’altra. (Nella specie anche in considerazione dei buoni precedenti è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due nei confronti del professionista che dopo aver assunto l’incarico di agire nell’interesse delle parti promettenti acquirente e venditrice per l’annullamento di un testamento, nel quale veniva disposto del bene oggetto del contratto preliminare di compravendita, abbandoni l’azione e successivamente assuma la difesa della parte promittente venditrice contro la parte promittente acquirente, per la risoluzione della promessa di vendita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 3 dicembre 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 01 Settembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 03 Dicembre 2001 (sospensione)
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