Il procedimento di sospensione cautelare è immediatamente esecutivo e priva conseguentemente il professionista della facoltà di esercitare la professione sospendendone i diritti derivanti dalla iscrizione all’albo. E’ pertanto inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato, privo dello jus postulandi, ex articolo 63, comma I r.d. n. 37/1934, in quanto sospeso cautelarmente, che non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, munito di regolare procura. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 2 ottobre 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 01 Settembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 02 Ottobre 2003
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