Le decisioni del C.d.O. in materia disciplinare possono essere impugnate esclusivamente dal professionista contro cui si procede e dal procuratore generale presso la Corte d’appello, ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 2002 e 8 agosto 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 191
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 01 Settembre 2004 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 08 Agosto 2003 (archiviazione)
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