Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Rapporti con i colleghi – Rapporti con il C.d.O. – Predisposizione di querela contro un collega – Omesso avviso al C.d.O. per l’espletamento dell’eventuale tentativo di conciliazione -Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto l’avvocato che depositi una denuncia – querela contro un collega senza averne dato informazione né al consiglio dell’ordine, per l’eventuale esperimento del tentativo di conciliazione, né al collega querelato. (nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 29 giugno 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 1 settembre 2004, n. 188

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 01 Settembre 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 29 Giugno 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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