Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense il praticante abilitato che sottoscriva una lettera con il titolo di avvocato, peraltro utilizzando una carta intestata con la dicitura ingannevole di studio legale, che ai fini della determinazione della parcella affermi falsamente al vero di aver depositato un ricorso, che chieda onorari in misura superiore a quella dovuta per legge, e sottoscriva un atto per il quale non era professionalmente qualificato, perché superiore in valore ai limiti della propria competenza professionale, a nulla rilevando, peraltro, che tale atto fosse sottoscritto anche da un avvocato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 20 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ITALIA), sentenza del 15 luglio 2004, n. 184
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 15 Luglio 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 20 Gennaio 2003 (sospensione)
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