Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che affidi al collega una scheda telefonica dichiarando falsamente al vero di esserne titolare, mentre in realtà la scheda era di proprietà di una società telefonica che successivamente chiedeva spiegazioni sul suo utilizzo, elegga domicilio a favore di terzi presso lo studio del collega dominus e a sua insaputa, sottragga fascicoli di studio restituendoli solo dopo tempo, ritardi, altresì, nella restituzione di un assegno a lui affidato dal dominus per la consegna ad un cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 7 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 15 luglio 2004, n. 183
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 15 Luglio 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 07 Novembre 2003 (sospensione)
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