Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Impugnazione al C.N.F. per sindacato di merito – Inammissibilità.

Nei casi previsti dal III comma dell’articolo 43 della legge professionale forense l’adozione del provvedimento cautelare appartiene all’insindacabile potere discrezionale del C.d.O. e l’esame del C.N.F., in sede di impugnazione, è limitato al controllo di legittimità della decisione, non estendendosi al merito per cui resta precluso ogni esame sulla opportunità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 17 dicembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 15 luglio 2004, n. 182

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 15 Luglio 2004 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Aosta, delibera del 17 Dicembre 2003
Giurisprudenza CNF

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