Nel procedimento per l’applicazione della misura della sospensione cautelare dall’albo non è necessario che sia sospeso il termine a difesa fino alla cessazione della misura restrittiva della libertà personale che non consenta al professionista di presentarsi dinanzi al consiglio dell’ordine per esporre le sue ragioni e difese. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 17 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 15 luglio 2004, n. 182
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 15 Luglio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Aosta, delibera del 17 Dicembre 2003
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