Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia informazioni al cliente sullo stato della pratica e richiesto non restituisca i documenti di spettanza del cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 14 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TESTA), sentenza del 15 luglio 2004, n. 181
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 15 Luglio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 14 Maggio 2003
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