Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non destini le somme ricevute dal cliente allo scopo pattuito ma le trattenga per se e solo successivamente, alla denuncia di quest’ultimo, le restituisca. (Nella specie, nei confronti dell’avvocato che si era fatto consegnare e aveva trattenuto per sé somme del cliente prospettandogli falsamente la conclusione di un accordo transattivi, la sanzione della sospensione per mesi sei è stata ridotta a mesi quattro in considerazione dei buoni precedenti e del fatto che l’avvocato aveva restituito le somme al cliente con l’aggiunta, peraltro di un pur lieve risarcimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 19 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 15 luglio 2004, n. 178
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 15 Luglio 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 19 Gennaio 1996 (sospensione)
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