Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. Testa), sentenza del 15 luglio 2004, n. 249
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 15 Luglio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Luglio 2003
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