E’ nulla la deliberazione di cancellazione dal registro dei praticanti adottata dal consiglio dell’ordine senza la preventiva audizione dell’interessato e senza l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni per la presentazione di eventuali deduzioni, così come prescritto dall’articolo 24 r.d.l. n. 1578/1933. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BASSU), sentenza del 12 luglio 2004, n. 171
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 12 Luglio 2004 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Luglio 2003
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