Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

La mancata ottemperanza del professionista alla richiesta di chiarimenti da parte del C.d.O. costituisce illecito disciplinare poiché integra un comportamento non giustificato da esigenze di difesa, intervenendo in un momento anteriore all’inizio del procedimento ed essendo contrario ai principi di solidarietà e collaborazione che impongono al professionista il rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell’attuazione dei loro fini istituzionali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Udine, 28 giugno 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PACE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 168

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 12 Luglio 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 28 Giugno 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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