Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto di colleganza – Omessa astensione dalla udienze – Comunicazione all’avvocato di controparte – Necessità – Comunicazione effettuata in udienza – Legittimità.

Il professionista che abbia deciso di non aderire alla astensione dalle udienze, ex art. 39 c.d.f., deve comunicare, in tempo congruo, agli altri difensori costituiti la sua decisione di voler svolgere regolarmente la propria attività; tuttavia, si può ammettere che la comunicazione di non aderire all’astensione sia data in udienza, alla sola condizione che il difensore di controparte sia messo nella possibilità di svolgere, a sua volta, il proprio dovere professionale. Si ritiene, infatti, che ove la trattazione della causa pregiudichi gli interessi della parte assistita, anche l’avvocato che aderisce all’astensione possa sviluppare le proprie difese senza incorrere nella violazione dell’articolo 39 II comma c.d.f.. Pertanto, assolto l’onere di informazione l’avvocato che non intenda aderire alla astensione può svolgere normalmente l’attività defensionale, trattando la causa, anche se il difensore di controparte intenda aderire all’astensione. (Nella specie è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente l’avvocato che aveva dichiarato in una prima udienza di non voler aderire all’astensione, in quanto l’azione richiesta era motivata dalla urgenza e dal pericolo di lesione del diritto della parte, mentre in una udienza successiva, non ricorrendo le ipotesi di urgenza, aveva anche lui aderito all’astensione promossa dagli organi forensi). (Accoglie il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 159/2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 166

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 12 Luglio 2004 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 06 Giugno 1996 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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