E’ ammissibile il ricorso per revocazione, ex articolo 395 c.p.c. n 4, proposto per errore di fatto avverso una decisione del C.N.F. che dichiarava l’inammissibilità del ricorso perché tardivo fondandosi sull’erroneo presupposto che il ricorso fosse stato proposto oltre i termini mentre, invece, a seguito della documentazione ricevuta, (copia del ricorso con timbro della data di ricevimento), il ricorso risultava essere proposto ritualmente nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. (Accoglie il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 159/2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 166
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 12 Luglio 2004 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 06 Giugno 1996 (avvertimento)
0 Comment