Avvocato – Tenuta albi – Avvocato nominato giudice di pace – Svolgimento delle funzioni giudiziarie nell’ambito del distretto di svolgimento dell’attività forense – Cancellazione dall’albo – Illegittimità – Declaratoria di decadenza dalle funzioni giudiziarie onorarie.

E’ interdetto all’avvocato nominato giudice onorario lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie nell’ambito del circondario dove egli svolge l’attività forense in modo stabile e continuativo (che generalmente coincide con il distretto del C.d.O. in cui il professionista è iscritto). Ne consegue, ex art. 9 l. n. 374/1991 e come più volte ribadito dal C.S.M., che la violazione del predetto divieto comporta la declaratoria, effettuata dall’autorità giudiziaria, di decadenza dalla funzione di giudice di pace e non la cancellazione dall’albo per incompatibilità. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 15 giugno 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. RUGGIERI), sentenza del 12 luglio 2004, n. 165

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 12 Luglio 2004 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 15 Giugno 2003 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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