Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per revocazione, ex art. 395 comma I n. 2, proposto per falsità degli atti di causa, è necessario che la falsità della prova sia stata accertata con sentenza passata in giudicato ovvero sia stata riconosciuta dalla parte a cui vantaggio essa è stata utilizzata da giudice; inoltre è necessario che vi sia un rapporto di casualità fra la falsità della prova e la decisione, nel senso che la prova in questione deve aver concorso alla formazione del convincimento del giudice. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la falsità dedotta riguardava deposizioni rese da testimone la cui veridicità era contestata da altro testimone e la prova in questione non era stata determinante ai fini del convincimento del giudice in quanto il fatto fu accertato sulla base di numerosi elementi di riscontro documentale ed inoltre era stato espressamente riconosciuto dell’incolpato). (Rigetta il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 110/1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 162
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 12 Luglio 2004 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 05 Novembre 1996 (radiazione)
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