Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del divieto di accaparramento di clientela, l’avvocato che dopo aver stipulato una convenzione con una agenzia di assicurazione, in base alla quale il legale si obbligava a fornire agli assicurati la consulenza legale gratuita, acconsentiva a che tale convenzione, con l’indicazione del nominativo dell’avvocato, fosse diffusa attraverso bigliettini divulgativi posti sul bancone dell’ufficio assicurativo. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 6 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TESTA), sentenza del 12 luglio 2004, n. 160
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 12 Luglio 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 06 Maggio 2002 (avvertimento)
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