L’avvocato che non adempia al mandato ricevuto, se pur di natura extragiudiziaria, avendo peraltro accettato l’incarico e percepito un acconto, e ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della causa, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di dignità, decoro e diligenza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie in considerazione della dichiarata prescrizione su di un capo di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 31 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 158
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 12 Luglio 2004 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 31 Gennaio 2003 (sospensione)
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