Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere istantaneo – Termine quinquennale – Decorrenza.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. (Tale deve essere considerata l’omessa integrazione del contraddittorio il cui termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui il contraddittorio non può più essere integrato. Nella specie è stata dichiarata la prescrizione in quanto l’azione disciplinare è stata esercitata ben oltre i cinque anni dalla commissione del fatto, senza che si sia iniziato il procedimento disciplinare). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 31 gennaio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 12 Luglio 2004 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 31 Gennaio 2003
Giurisprudenza CNF

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