Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 8 aprile 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 47
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 01 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 08 Aprile 2002
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