L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare non può essere addotto come motivo di nullità della decisione assunta se la richiesta di rinvio e il certificato medico attestante l’impedimento del professionista siano stati inviati a mezzo posta e siano giunti al consiglio solo dopo l’udienza conclusiva del procedimento, e, peraltro, in udienza neppure il difensore del professionista imputato abbia dedotto tale l’impedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 21 febbraio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 16 marzo 2004, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 16 Marzo 2004 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 21 Febbraio 2003 (cancellazione)
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