Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni alla parte – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non adempia al mandato ricevuto, ometta di dare informazioni al cliente sullo stato delle pratiche e non risponda alle richieste del C.d.O. in merito agli esposti presentati contro lo stesso. (Visti anche i precedenti e la reiterazione delle condotte deontologiche rilevanti è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 18 ottobre 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 16 marzo 2004, n. 43

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 16 Marzo 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 18 Ottobre 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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