Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione del consiglio a cui erano stati inviati gli atti dopo la ricusazione di altro consiglio – Trasmissione degli atti al C.N.F. – Impugnazione al C.N.F. del provvedimento di trasmissione – Atto inimpugnabile – Inammissibilità.

Gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei consigli degli ordini e i conflitti di competenza. Pertanto deve dichiarasi inammissibile il ricorso avverso l’invio di documenti e la richiesta di intervento al C.N.F. effettuata dal consiglio dell’ordine, che era stato ricusato dal professionista sottoposto a procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 24 gennaio 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 16 marzo 2004, n. 38

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 16 Marzo 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 24 Gennaio 2003
Giurisprudenza CNF

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