Avvocato – Norme deontologiche – Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Rapporti con la parte assistita – Omesso e negligente svolgimento del mandato – Omessa indicazione di prove – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che iscriva tardivamente a ruolo una opposizione a decreto ingiuntivo, così facendolo divenire esecutivo, in un processo ometta l’indicazione delle prove e delle conclusioni e non partecipi alle udienze così omettendo di svolgere il mandato ricevuto, e richiesto non restituisca alla parte i documenti ricevuti. Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 15 novembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 2 marzo 2004, n. 31

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 02 Marzo 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 15 Novembre 2002 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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