Avvocato – Tenuta degli albi – Domanda di iscrizione al Registro dei praticanti avvocati – Rigetto – Impugnazione – Ricorso proposto e sottoscritto dal solo praticante avvocato – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità

Ai sensi degli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. n. 1578/33 e 60 del R.D. n. 37/34, cui la norma generale enunciata dall’art. 86 c.p.c. deve necessariamente correlarsi, lo svolgimento delle difese e l’assunzione del patrocinio innanzi al C.N.F. non può ritenersi consentito a “tutti”, potendo dette funzioni essere esercitate soltanto da colui al quale la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato, in precedenza, l’iscrizione nell’Albo; solo eccezionalmente il ricorso al C.N.F. può essere proposto dal professionista (non genericamente da un privato, non professionista perché non iscritto in alcun albo professionale) non iscritto nell’Albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’Albo ordinario, giacchè in tal caso il professionista può farsi assistere da avvocato iscritto nell’albo speciale. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione di rigetto della domanda di iscrizione nel registro dei praticanti dal soggetto che, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’Albo degli avvocati e che, per tale ragione, non può difendersi personalmente innanzi al C.N.F. nè sottoscrivere da solo il relativo ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 30 aprile 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), decisione del 27 giugno 2011, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 27 Giugno 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 30 Aprile 2010
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment