Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con il collega – Omesso e negligente svolgimento di attività – Omesse informazioni al collega dominus – Azioni contro il collega e la parte per il pagamento delle proprie spettanze – Illecito deontologico

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di dare informazioni al collega dominus, chieda insistentemente e agisca giudizialmente per il pagamento delle proprie spettanze professionali, peraltro di modesta entità, e svolga con negligenza il mandato ricevuto, a nulla rilevando che tale comportamento non abbia arrecato danni al proprio cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 5 ottobre 2000)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 2 marzo 2004, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 02 Marzo 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 05 Ottobre 2000 (censura)
Giurisprudenza CNF

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