Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la presenza di una condanna penale a carico dell’interessato. Deve essere dunque compiuta una valutazione autonoma e discrezionale da parte del C.d.O. che, tenuto conto dei fatti accertati dal giudizio penale, valuti se l’avvocato abbia avuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense. (Nella specie il C.N.F. considerando la gravità dei fatti commessi ed accertati dal giudice penale, e conseguentemente ritenuta l’insussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata ha disposto l’annullamento dell’iscrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 3 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 25
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 04 Febbraio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 03 Ottobre 2002 (cancellazione amm.va)
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