Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto l’avvocato che trattenga somme avute per l’espletamento del mandato ricevuto. (Nella specie in considerazione dei buoni precedenti, la sanzione della cancellazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi dodici). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 1 ottobre-9 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 24
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 04 Febbraio 2004 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 09 Dicembre 2002 (cancellazione)
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