Avvocato – Procedimento disciplinare – Audizione testi – Omessa audizione testi indicati – Validità della decisione.

Non determina la nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il consiglio dell’ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 1 ottobre-9 dicembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 24

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 04 Febbraio 2004 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 09 Dicembre 2002 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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