Per la imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza della illegittimità dell’azione (dolo generico o specifico), ma è sufficiente la volontarietà dell’azione con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 15 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 04 Febbraio 2004 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 15 Ottobre 2002 (censura)
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