La convocazione del collegio giudicante avvenuta con qualunque mezzo e la successiva dichiarazione nel verbale d’udienza “dell’avvenuta regolare convocazione di tutti i componenti”, costituisce prova della regolare convocazione del collegio giudicante, fino a querela di falso, e della regolare costituzione dello stesso, intervenendo in questa ipotesi il principio di presunzione di efficacia degli atti amministrativi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 luglio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 04 Febbraio 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Luglio 2002 (avvertimento)
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