Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che proponga una azione giudiziaria per il riconoscimento di un danno già valutato e ristorato in un precedente giudizio nel quale l’avvocato era procuratore, configurandosi peraltro una ipotesi di frode processuale. (Nella specie è stata confermata la sanzione ella sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 25 marzo 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 13
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 04 Febbraio 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 25 Marzo 2002 (sospensione)
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