Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Avvocato vice procuratore onorario – Esercizio di funzioni onorarie presso alcuni uffici – Esercizio di attività professionale nei restanti uffici – Ammissibilità – Incompatibilità – Non sussiste.

Lo svolgimento di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o per gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 26 gennaio 2004, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 26 Gennaio 2004 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 23 Luglio 2004 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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