La mera proposizione dell’istanza di ricusazione non determina l’automatica sospensione del procedimento disciplinare occorrendo, al contrario, che l’istanza sia proposta nel rispetto delle condizioni e dei termini prescritti, nonché nell’ambito delle ipotesi per le quali è contemplata, con la conseguenza che, ove se ne accerti, in forza di una sommaria valutazione, la mancanza di presupposti, il procedimento possa continuare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 9 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 26 gennaio 2004, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 26 Gennaio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 09 Gennaio 1999
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