Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo, il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma II, r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bassano del Grappa, 22 maggio 2003)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 23 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera del 22 Maggio 2003
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