Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente alla segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bassano del Grappa, 22 maggio 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 89

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 23 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera del 22 Maggio 2003
Giurisprudenza CNF

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