Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo, il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma II, r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 10 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ITALIA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 23 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 10 Ottobre 2002
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