Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione dell’organo chiamato a decidere sulla ricusazione – Inammissibilità.

E’ inammissibile la ricusazione proposta contro l’organo chiamato a decidere sulla impugnazione del provvedimento relativo alla ricusazione già proposta. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 7 giugno 1997)

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 26 gennaio 2004, n. 5

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 26 Gennaio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 07 Giugno 1997
Giurisprudenza CNF

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