Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione, gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere il nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione stessa. (Nella specie era stata notificata antro i cinque anni la notifica della delibera di apertura del procedimento).(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 giugno 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 28 novembre 2003, n. 377

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 377 del 28 Novembre 2003 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Giugno 1999
Giurisprudenza CNF

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