Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che quale curatore fallimentare si appropri di somme del fallimento attraverso assegni intestati ai creditori ma da lui incassati. (Nella specie è stata confermata la sospensione per mesi dieci). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 17 settembre 2002)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 375 del 28 Novembre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 17 Settembre 2002 (sospensione)
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