Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Richiamo a norme deontologiche contenute nel codice approvato successivamente alla commissione del fatto – Irrilevanza.

Il codice deontologico forense non ha carattere “creativo” bensì “ricognitivo” delle situazioni in precedenza ritenute costituenti illecito disciplinare; pertanto, non rileva, ai fini della validità della decisione disciplinare, il richiamo a norme del c.d.f. approvate successivamente alla commissione del fatto disciplinarmente perseguito, ove le stesse abbiano solo un valore ricognitivo e il comportamento contestato sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro già deontologicamente tutelati. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 18 giugno 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 28 novembre 2003, n. 372

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 372 del 28 Novembre 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 18 Giugno 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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