Il codice deontologico forense non ha carattere “creativo” bensì “ricognitivo” delle situazioni in precedenza ritenute costituenti illecito disciplinare; pertanto, non rileva, ai fini della validità della decisione disciplinare, il richiamo a norme del c.d.f. approvate successivamente alla commissione del fatto disciplinarmente perseguito, ove le stesse abbiano solo un valore ricognitivo e il comportamento contestato sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro già deontologicamente tutelati. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 18 giugno 2001)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 372 del 28 Novembre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 18 Giugno 2001 (sospensione)
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